il PIANO CASA
nella regione Lazio
La legge regionale n. 21/2009,
che ha dato attuazione all'Intesa stipulata dalla Conferenza Stato, Regioni ed Enti Locali, puo' essere divisa in due parti fondamentali:
1. la prima parte disciplina le misure straordinarie per il settore edilizio e riguarda modalita', limiti e procedure per gli incrementi volumetrici.
2. la seconda parte riguarda invece interventi di edilizia residenziale pubblica.
Per ciascun intervento dovranno essere rispettate le norme antisismiche, le leggi statali e regionali in materia di sostenibilità energetico - ambientale e di bioedilizia e tempi e limiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 2009.
lo SCHEMA RIASSUNTIVO del decreto
Gli edifici che possono essere ampliati
Gli edifici che possono essere ampliati sono le abitazioni civili uni - plurifamiliari, comprese le case famiglia, o edifici destinati ad usi del tutto diversi, ad esempio, per le attività commerciali.
Gli ampliamenti sono possibili costruendo a lato dell'edificio esistente e sono escluse le sopraelevazioni, la costruzione di nuovi piani.
È possibile, tuttavia, realizzare un nuovo tetto (con pendenza massima delle falde del 35% utilizzando il sottotetto) o modificare l'esistente per rendere abitabili i sottotetti.
La legge stabilisce, inoltre, che gli interventi di ampliamento devono essere fatti nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente
ampliamento degli edifici residenziali
I proprietari di immobili ad uso residenziale, con volume inferiore a 1000 metri cubi, potranno ampliare la loro casa del 20%, purché non si superi il limite massimo di 62,5 metri quadrati di ampliamento per l'intero edificio e si rispetti la destinazione d'uso per almeno 5 anni dalla dichiarazione di ultimazione lavori
ampliamento degli edifici NON residenziali
E' possibile, poi, ampliare del 10% gli edifici non residenziali destinati ad attivita' come l'artigianato e la piccola industria, con superficie inferiore ai 1.000 metri quadrati, o attivita' commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadri, i cosiddetti esercizi di vicinato.
Questi edifici devono necessariamente mantenere la stessa destinazione d'uso almeno per 10 anni.
adeguamento delle strutture al nuovo carico abitativo
E' importante adeguare al nuovo carico abitativo i servizi essenziali ovvero le opere considerate di urbanizzazione primaria e quelle considerate di urbanizzazione secondaria.
Soprattutto per queste ultime, qualora non potessero essere adeguate all'aumento del carico urbanistico e' stato previsto un costo straordinario del 50% degli oneri concessori, proporzionale alle opere da realizzare, oltre al pagamento degli oneri concessori stessi.
Il Comune puo', con una delibera comunale ad hoc, ridurre fino al 30% il contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, purché l'intervento riguardi una prima casa.
Attenzione: gli interventi di ampliamento non sono cumula bili ad ampliamenti previsti da altre norme vigenti o da piani urbanistici comunali.
Gli edifici che possono essere demoliti e ricostruiti
A chi decide di demolire un edificio a destinazione residenziale per almeno il 75% e di ricostruirlo, rispettando le leggi antisismiche e quelle in materia di sostenibilità energetico - ambientale e di bioedilizia, viene consentito un premio di cubatura del 35% (350 metri cubi o 110 metri quadrati)
Se vengono costruiti edifici nuovi nei Comuni destinatari del fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, il 25% di questi deve essere destinato ad alloggi residenziali a canone concordato, da affittare ad un prezzo inferiore alle quotazioni del mercato.
Il premio di cubatura aumenta al 40% se l'intervento è un progetto vincitore di un concorso di progettazione realizzato con l'assistenza degli ordini professionali competenti.