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la CERTIFICAZIONE ENERGETICA

domande frequenti (faq)

Che cos'è?
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è un documento che stabilisce il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile e minore è il suo consumo in termini energetici.

Chi può redarre il certificato energetico?
un professionista in possesso di uno specifico titolo di studio (laurea o laurea specialistica in Ingegneria o Architettura, diploma di geometra) l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'Ordine o al Collegio professionale.

Chi NON può redarre il certificato energetico?
Il professionista non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:

- progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- amministrazione dell’edificio;
- fornitura di energia per l’edificio;
- gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
- connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- connesse alla funzione di direzione lavori.

Quali sono gli edifici da certificare?
Dal 1 luglio 2009 dovranno essere dotati di attestato tutti gli edifici e le unità immobiliari trasferiti a titolo oneroso.

In quali casi gli immobili ne sono esclusi?
Per alcuni edifici non è necessario redigere l'attestazione energetica.
Edifici che non comportano un consumo energetico (portici, legnaie e così via), edifici inagibili, che ugualmente non consumano energia, (fabbricati in disuso, immobili dichiarati inagibili, con impianti dismessi o senza impianti), edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Gli immobili ricadenti nell' ambito del codice dei beni culturali e del paesaggio ( lg 42 2004 art 136, comma 1 lettere b e c ) nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con riferimento ai caratteri storici o artistici

I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili

Gli atti a titolo oneroso
L'obbligo di dotare l'immobile di attestato di certificazione energetica scatta in caso di trasferimento a titolo oneroso.
Nella pratica, l'ipotesi più comune è quella della compravendita.
Ma l'obbligo scatta anche in altre situazioni, quali ad esempio:
- permuta,
- transazione,
- cessione o conferimento in società di azienda,
- datio in solutum (quando in adempimento di un'obbligazione viene trasferito un edificio).

Tutto questo, ovviamente, a patto che l'immobile oggetto del trasferimento sia uno di quelli per i quali l'obbligo è previsto.

Le operazioni esenti
In caso di atti traslativi a titolo gratuito non c'è alcun obbligo di dotare l'immobile dell'attestato.
Si può fare a meno della certificazione in caso di:
- donazione
- divisione senza conguagli
- patto di famiglia
- fondo patrimoniale e trust.

Lo stesso avviene con alcuni atti che non trasferiscono diritti reali, come:
- il comodato
- la locazione
- il leasing
- l'affitto di azienda
- la costituzione di ipoteca
- la costituzione di servitù
- la fusione
- la scissione
- la trasformazione societaria.

La certificazione non serve quando si stipula un preliminare di vendita, perché il compromesso non ha effetti traslativi.

Esiste un modulo standard di attestato di qualificazione energetica approvato a livello ministeriale?
No.
Per il contenuto, valgono le prescrizioni contenute nel paragrafo 2 dell'allegato A al Dlgs 192/2005: vanno riportati i fabbisogni di energia primaria, la classe di appartenenza dell'unità immobiliare e i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa.
L'unico modulo esistente è quello approvato con il Dm Finanze 19 febbraio 2007, ma al solo fine di accedere al bonus fiscale del 55%

Il costo di redazione dell'attestato può essere addossato al compratore, anziché al venditore come prevede la legge?
Sì.
Inserendo nel rogito un patto espresso, con il quale le parti derogano alla disposizione dell'articolo 6, comma 1-bis, del Dlgs 192/2005, secondo cui la dotazione dell'attestazione energetica avviene con onere a carico del venditore.

L'attestato di qualificazione energetica può essere redatto dopo la stipula del rogito?
Sì.
L'obbligo di allegare l'attestato al rogito è stato eliminato:
Permane l'obbligo di dotare l'immobile dell'attestato è quindi possibile pattuire che sia l'acquirente a predisporre l'attestazione energetica dopo la stipula dell'atto.

Cosa si intende per edificio ai fini del Dlgs 192/2005?
Secondo l'articolo 2, comma 1, del Dlgs 192/2005, l'obbligo scatta quando viene trasferito un edificio già ultimato, completo delle parti edilizie essenziali, degli impianti e di tutte le finiture che possano incidere sulle prestazioni energetiche (come gli infissi).
In pratica, la disciplina del Dlgs 192/200S si applica sicuramente quando è già stata presentata al Comune la dichiarazione di fine lavori o è stato richiesto il rilascio dell'agibilità.
Negli altri casi, invece, bisogna verificare a che stadio di avanzamento sono arrivati i lavori.

Sono previste modalità particolari di redazione per le unità immobiliari in un condominio?
Normalmente, la certificazione si basa sulla valutazione del singolo appartamento.
Tuttavia, l'articolo 6, comma 2, del Dlgs 192/2005 consente di ricorrere:
- a una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di impianto termico comune;
- alla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

Autodichiarazione
Per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq
il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile” può ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

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